Revocatoria del fondo patrimoniale con prova della consapevolezza di ledere il creditore
L’elemento soggettivo è individuato dalla giurisprudenza anche in base a presunzioni
La destinazione di determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), realizzando un patrimonio separato rispetto al resto del patrimonio dei costituenti, sottrae i beni che vi sono conferiti alla garanzia patrimoniale generica, quantomeno per quei creditori che non hanno diritto di soddisfarsi sui beni del fondo. Ai sensi dell’art. 170 c.c., infatti, il vincolo di destinazione preclude le azioni esecutive sul fondo per i “debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
In sostanza, se il debito è contratto nell’interesse della famiglia, il creditore potrà rivalersi sui beni del fondo patrimoniale; in caso di obbligazioni concluse per ...
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