Maxisanzione raddoppiata anche per il lavoratore con permesso temporaneo
L’Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce il campo di applicazione dell’art. 103, comma 14 del DL 34/2020
La sanzione prevista per il lavoro sommerso, comunemente nota con la denominazione di maxisanzione, ai sensi del comma 14 dell’art. 103 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020, è raddoppiata nel caso in cui il datore di lavoro impieghi, quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, così come previsto dalla nuova procedura di emersione dei rapporti di lavoro, disciplinata dallo stesso art. 103.
La duplicazione della sanzione si ha anche nell’ipotesi in cui venga impiegato un lavoratore che abbia già ottenuto il permesso temporaneo in questione. Tale ultimo aspetto è oggetto del chiarimento fornito dall’Ispettorato nazionale del lavoro
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