In caso di violazioni formali il ravvedimento è ritrattabile
Non si vedono però molte differenze per le violazioni sostanziali
Le somme versate in occasione del ravvedimento operoso avvenuto per errore possono essere chieste a rimborso quando il ravvedimento riguardi violazioni formali dalle quali non emerga alcun debito d’imposta.
A stabilirlo
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941