In caso di violazioni formali il ravvedimento è ritrattabile
Non si vedono però molte differenze per le violazioni sostanziali
Le somme versate in occasione del ravvedimento operoso avvenuto per errore possono essere chieste a rimborso quando il ravvedimento riguardi violazioni formali dalle quali non emerga alcun debito d’imposta.
A stabilirlo la Corte di Cassazione in occasione della pronuncia n. 28844 del 16 dicembre 2020.
Nel caso di specie si contrapponevano due tesi contrapposte relative alla disciplina prevista dall’art. 13 del DLgs. 472/97.
Da un lato, l’Ufficio sosteneva che, una volta determinato il contribuente ad avvalersi del ravvedimento operoso, le somme versate in esecuzione dello stesso non siano più ripetibili, in quanto esso implica il riconoscimento della violazione della sussistenza dei presupposti della sanzione precludendo così la reversibilità della scelta.
Dall’altro, il ...
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