Nella rottamazione delle cartelle per l’estinzione del giudizio basta la domanda
La Cassazione ritiene che il contribuente manifesti un’inequivoca rinuncia al ricorso
In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del DL n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla L. 225/2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 29293 del 22 dicembre 2020 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ritenendo sufficiente la domanda di adesione e il pagamento della prima rata per l’estinzione del giudizio.
Confermato dunque l’esito della C.T. Reg. Campania secondo cui la semplice ...
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