Apporto creativo fondamentale per il lavoro giornalistico
Secondo la giurisprudenza di legittimità il giornalista è un mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso
Con la decisione n. 26596/2020, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di lavoro giornalistico indicando, nel solco del proprio consolidato orientamento, i criteri per l’individuazione di tale peculiare attività.
Si ricorda, sul punto, come nel nostro ordinamento non è individuabile una definizione di giornalista o di attività giornalistica né nella legge professionale né nella contrattazione collettiva.
La L. 3 febbraio 1963 n. 69, istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, regolamenta le modalità di esercizio della professione giornalistica, prevedendo l’iscrizione a un Albo, senza indicare espressamente l’oggetto di tale attività. Nemmeno nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico del 24 giugno 2014, che disciplina il rapporto di lavoro svolto in forma
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