Inefficacia delle procedure esecutive sull’abitazione principale da chiarire
Il Notariato prova a chiarire le problematiche interpretative sollevate dall’art. 54-ter del DL Cura Italia e dall’art. 4 del DL Ristori
In materia di esecuzioni immobiliari, in sede di conversione del DL 18/2020 (“Cura Italia”), conv. L. 27/2020, l’art. 54-ter ha disposto la sospensione delle procedure esecutive aventi a oggetto l’abitazione principale del debitore per la durata di sei mesi, decorrenti dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della predetta legge di conversione).
La richiamata disposizione è stata, successivamente, modificata dall’art. 4 del DL “Ristori” (DL 137/2020) conv. L. 176/2020, che ha:
- prorogato la predetta misura sospensiva, che opera sino al 31 dicembre 2020 (ulteriormente prorogata dal DL Milleproroghe al 30 giugno 2021);
- previsto l’“inefficacia di ogni procedura esecutiva immobiliare” ex art. 555 c.p.c., relativa all’abitazione
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