Autoriciclaggio successivo alla distrazione dei fondi pubblici
Le operazioni compiute sulle somme distratte, volte al loro occultamento, si pongono in successione temporale rispetto alla distrazione
La disposizione che punisce il reato di autoriciclaggio è chiara nell’incriminare la condotta dell’autore di un delitto non colposo che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità “provenienti dalla commissione di tale delitto” (art. 648-ter.1 c.p.).
L’autoriciclaggio (ma il discorso vale anche per i reati di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p.) presuppone, dunque, la commissione di un altro reato, che per questo viene definito “delitto presupposto”. Quest’ultimo deve essere effettivamente avvenuto e qualificabile oggettivamente in termini di illecito e deve cronologicamente precedere il momento consumativo del reato di autoriciclaggio.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 331 depositata ieri, torna sui rapporti ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41