Differiti i termini per la sorveglianza sanitaria eccezionale
Il DL 183/2020 ha disposto la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021
L’art. 19 del DL 183/2020 (Milleproroghe) prevede la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, dei termini delle disposizioni inerenti alla “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 34/2020 (DL “Rilancio”), conv. L. 77/2020.
Quest’ultima norma, assai nota e discussa, riguarda i c.d. “lavoratori fragili”; essa ha disposto che, fermo restando quanto previsto dall’art. 41 del DLgs. 81/2008, allo scopo di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori
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