Competenza territoriale disallineata nel Codice della crisi
Per allerta e composizione assistita rileva la sede legale, per le procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza il centro degli interessi del debitore
Nel vigente RD 267/42 competente alla dichiarazione di fallimento – o all’apertura del concordato preventivo – è il tribunale del luogo ove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Tali procedure concorsuali sono dei “giudizi universali” sull’intero patrimonio del debitore e, pertanto, non possono che essere unici, con competenza territoriale funzionale, assoluta ed inderogabile dalle parti.
Per sede principale s’intende il luogo in cui l’imprenditore svolge prevalentemente la sua attività di direzione, amministrazione e controllo e potrebbe non coincidere con la sede legale, risultante dal Registro delle imprese.
In breve, ai fini concorsuali, assume rilevanza il luogo da cui provengono le direttive per l’attività dell’impresa,
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