Obbligazioni da mutuo tra le passività deducibili nel fallimento
Rileva il collegamento tra il bene sopravvenuto e le passività incontrate per l’acquisto del bene
In pendenza di fallimento, le obbligazioni nascenti dal mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile, successivamente appreso dalla procedura fallimentare, sono annoverate tra le passività “incontrate in funzione dell’acquisto del bene”, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del RD 267/42, se la somma mutuata è stata impiegata per realizzare tale scopo. Tale conclusione è stata affermata nella pronuncia del Tribunale di Marsala 21 ottobre 2020.
Nel caso in esame un istituto bancario chiedeva l’ammissione in prededuzione al passivo fallimentare del credito relativo al saldo del mutuo, contratto dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento per l’acquisto di un immobile, che, in seguito, era stato appreso e venduto dalla procedura fallimentare. ...
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