Credito d’imposta prima casa utilizzabile solo per intero su atti successivi
Nel caso di specie, il contribuente ha utilizzato parzialmente il credito sull’atto di acquisto che lo ha generato
Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (di cui all’art. 7 della L. 448/1998), che sia utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta dovuta sull’atto di acquisto in cui il credito è maturato, potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del DLgs. 241/97.
Tale importo, invece, non può essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni dovute per gli atti presentatati per la registrazione successivamente alla data di acquisizione del credito, in quanto la norma dispone che, in relazione alle imposte dovute per tali atti o denunce, il credito debba essere utilizzato per ...
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