Valido l’accertamento firmato digitalmente e notificato su carta
Il principio è stato affermato in relazione a un avviso di accertamento emesso e notificato a novembre 2016
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1150, depositata ieri, ha dichiarato valido l’atto di accertamento sottoscritto con firma digitale anziché con firma autografa e notificato in copia cartacea, anziché a mezzo PEC.
Al fine di inquadrare la fattispecie occorre considerare che l’atto impugnato era stato emesso il 3 novembre 2016 e notificato in data 15 novembre 2016 e l’eccezione di nullità dell’avviso firmato digitalmente si poneva in considerazione delle modifiche che hanno riguardato l’art. 2 comma 6 del DLgs. 82/2005, il quale nella formulazione vigente ratione temporis prevedeva che “le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”.
L’Agenzia ...
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