L’appartenenza al gruppo non giustifica il prezzo incongruo verso la consociata estera
I vantaggi compensativi non escludono le rettifiche derivanti dal transfer pricing
La sentenza della Corte di Cassazione n. 1232 depositata ieri, 21 gennaio 2021, fornisce alcuni interessanti principi riguardanti il rapporto tra la disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all’art. 110 comma 7 del TUIR e i vantaggi compensativi offerti dall’attività di direzione e coordinamento svolta nell’ambito di un gruppo di società.
Il caso di specie ha ad oggetto le royalties addebitate dalla società controllante residente nei confronti delle consociate estere ad un prezzo che, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, risultava inferiore a quello che sarebbe stato praticato in condizioni di libera concorrenza.
Nel confermare la non congruità del prezzo praticato, la Corte di Cassazione si sofferma sulle giustificazioni addotte dalla società controllante,
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