Sterilizzati gli effetti delle perdite sul capitale per cinque anni
Spetta agli amministratori verificare se sia ravvisabile la sussistenza della continuità aziendale e ai sindaci controllare la congruenza delle loro scelte
Il comma 266 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) dispone la sterilizzazione degli obblighi connessi all’emersione di perdite generate nell’esercizio 2020, sia ai fini degli obblighi di ripianamento, sia in relazione all’operatività dello scioglimento per perdita del patrimonio. Le perdite 2020 erano già state “sterilizzate” dall’art. 6 del DL 23/2020 convertito, che aveva neutralizzato la causa di scioglimento fino al 31 dicembre 2020: è ragionevole pensare che la mancata proroga di questa previsione avrebbe generato – a partire dal 1° gennaio 2021 – uno sconquasso di rilevanti proporzioni e quindi la proroga di questa previsione è stata sicuramente razionale rispetto all’esigenza di contenere l’impatto della pandemia
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