Confisca da riquantificare per il reato di riciclaggio
Il profitto deve comunque corrispondere a un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario
Sempre molto dibattuta è l’individuazione del profitto confiscabile nel caso del delitto di riciclaggio.
In effetti, nel nostro ordinamento non si rinviene una nozione generale di profitto non solo nel codice penale, ma anche nelle varie disposizioni contenute in leggi speciali che prevedono la confisca. Si tratta di norme che danno la nozione per presupposta, ovvero si limitano a contrapporla ad altri concetti parimenti non definiti, quali quelli di “prezzo”, “corpo” e “strumento” del reato, utilizzandola, peraltro, sia per determinare l’oggetto della confisca, sia ad altri fini, come, cioè, elemento costitutivo della fattispecie di reato o come circostanza aggravante.
Tale nozione risulta, però, oggetto di molteplici pronunce della giurisprudenza ...
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