Avviso di liquidazione che richiama solo data e numero della sentenza nullo
La Cassazione opera una lettura che garantisce l’esercizio del diritto di difesa in concreto
L’avviso di liquidazione di cui all’art. 54 comma 5 del DPR 131/86 deve essere autosufficiente sul piano dell’informazione fornita al contribuente circa la causa e l’oggetto della pretesa impositiva.
Deve pertanto considerarsi illegittimo l’avviso di liquidazione che contenga solamente data e numero di registrazione della sentenza civile se insufficienti a garantire al contribuente l’agevole intelligibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell’imposta liquidata in relazione alla registrazione di un titolo giudiziale e più in generale non mantenga integro il diritto di opposizione del contribuente stesso da esercitarsi nel termine decadenziale di 60 giorni.
A stabilirlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4112, depositata
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