Buoni pasto in smart working senza ritenuta
Con la risposta a interpello n. 123 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, posto che i buoni pasto riconosciuti ai dipendenti in smart working non concorrono al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, il soggetto erogante non sarà tenuto a operare anche nei confronti dei lavoratori in smart working la ritenuta a titolo di acconto IRPEF prevista dall’art. 23 del DPR 600/73, sul valore dei buoni pasto fino a 4 euro, se cartacei, ovvero 8 euro, se elettronici.
La risposta n. 123/2021 riprende la risposta a interpello della DRE Lazio febbraio 2021 n. 956-2631/2020 (si veda “Per i buoni pasto ai dipendenti in smart working non imponibilità confermata” dell’11 febbraio).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41