Decontribuzione Sud, istruzioni solo per l’anno 2021
Con la circ. n. 33 pubblicata ieri, l’INPS fornisce le indicazioni operative connesse all’esonero previsto dall’art. 1 comma 161 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2029 le istruzioni verranno fornite una volta ottenuta l’autorizzazione dalla Commissione europea.
Si ricorda che il citato comma 161 ha previsto l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’art. 27 del DL 104/2020, denominato “Decontribuzione Sud”, fino al 31 dicembre 2029, rimodulando la misura in funzione degli anni. In particolare, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari: al 30% fino al 31 dicembre 2025; al 20% per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029 (si veda “Decontribuzione Sud fino al 2029 ma con importo rimodulato” dell’11 gennaio 2021).
Sul punto, l’Istituto, nel fornire le indicazioni operative, ribadisce che la c.d. “Decontribuzione Sud” si applica ai rapporti di lavoro dipendente, instaurati o instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Sotto il profilo operativo, i datori di lavoro interessati dovranno valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “Incentivo” i seguenti elementi:
- il valore “ACAS”, nell’elemento “TipoIncentivo”;
- il valore “H00” (Stato), nell’elemento “CodEnteFinanziatore”;
- l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente, nell’elemento “ImportoCorrIncentivo”.
L’importo dell’esonero relativo al solo mese di gennaio 2021 dovrà essere indicato all’interno dell’elemento “ImportoArrIncentivo”, esclusivamente nel flusso UniEmens di competenza febbraio 2021.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41