Liquidazione controllata anche con debiti scaduti da finanziamento dei soci
Non rileva la postergazione del rimborso ai fini del computo del limite oggettivo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 29 giugno 2025 n. 17508, ha chiarito come, ai fini dell’apertura della liquidazione controllata, ex art. 268 comma 2 del DLgs. 14/2019, il debito della società per la restituzione del finanziamento ai soci, ove sia decorso il termine di rimborso, deve ritenersi, a tutti gli effetti, come un debito “scaduto”, anche se inesigibile fin quando sussista l’impedimento di cui all’art. 2467 c.c.
Il diritto dei soci al rimborso di un finanziamento concesso alla società in una situazione di squilibrio finanziario, ovvero in un contesto che avrebbe richiesto un aumento di capitale, a norma dell’art. 2467 comma 1 c.c., è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, nel senso che il diritto dei soci è posposto ...
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