Pronta l’assistenza fiscale dell’INPS ai sostituiti
Entro il 10 ottobre 2025 la richiesta di annullamento o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF o cedolare secca
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, assicurerà anche per il 2025 le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’Istituto di previdenza nel modello 730. L’INPS provvederà pertanto ad effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
Si ricorda, infatti, che i modelli 730/4 sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate all’INPS e riportano i conguagli derivanti dalla dichiarazione resa con il modello 730, che i sostituti di imposta devono effettuare sulle prestazioni erogate al dichiarante, quali ad esempio, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti o i trattamenti pensionistici.
Lo ha reso noto lo stesso Istituto di previdenza con il messaggio n. 2070 di ieri, 30 giugno 2025, sottolineando pure che sul proprio sito internet – nella scheda relativa al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” – è disponibile il “Manuale d’uso per l’assistenza fiscale da parte di INPS” aggiornato all’anno 2025.
L’INPS può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione di imposta con il dichiarante. Nel dettaglio, tale rapporto non ricorre nel caso di:
- erogazioni di prestazioni esenti da imposte (ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere);
- prestazioni assistenziali (come gli assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, l’assegno unico e universale per i figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare);
- prestazione erogata, imponibile fiscalmente, cessata in data antecedente al 1° aprile 2025.
L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nell’anno 2025, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF, come la pensione di vecchiaia, di reversibilità, o una prestazione NASpI.
Qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale (ad esempio, solo l’assegno sociale), l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze mediante un formale diniego.
L’Agenzia delle Entrate dà comunicazione del diniego al contribuente, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata attraverso il sito internet dell’Agenzia, o al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale nell’ipotesi di dichiarazione presentata tramite un centro di assistenza fiscale (CAF) o un professionista abilitato, che deve a sua volta informare il contribuente.
I contribuenti autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” (tale possibilità è prevista anche con l’app “INPS mobile”).
Con il medesimo servizio è possibile anche la consultazione dei seguenti dati:
- ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto di imposta del dichiarante;
- eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione di imposta;
- importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, imputato al dichiarante, a debito o a credito. Tale dato è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4, con la descrizione:
- “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”, se a debito del contribuente;
- “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”, se a credito.
Il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” consente ai contribuenti anche la trasmissione on line della richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2025. Inoltre, è possibile richiedere anche che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto di imposta che deve effettuare i conguagli (il diniego non può essere richiesto qualora l’INPS, svolgendo correttamente il ruolo di sostituto di imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli).
L’INPS gestisce poi le dichiarazioni integrative, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, solo se presentate dai soggetti sostituiti entro il termine previsto del 25 ottobre 2025.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41