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Immobili «collabenti» con superbonus

/ REDAZIONE

Martedì, 23 febbraio 2021

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È possibile fruire del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 121 di ieri, 22 febbraio 2021 (in tal senso la circ. 22 dicembre 2020 n. 30).

Anche per la detrazione del 110%, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, ai fini dell’individuazione dei limiti di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

L’Agenzia, inoltre, conferma la propria posizione precisando che nel caso vengano eseguiti sullo stesso immobile interventi volti al recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR e interventi antisismici ammessi al c.d. “sismabonus” di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è unico ed è pari a 96.000 euro. Il “sismabonus”, infatti, non può fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituisce una nuova categoria di interventi agevolabili, ma rientra fra gli interventi previsti dalla lett. i) del menzionato art. 16-bis del TUIR.

Sempre con riguardo alle unità immobiliari “collabenti”, infine, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che nel caso siano prive di impianto di riscaldamento, le spese per gli interventi di riqualificazione energetica (comprese quelle nella versione superbonus del 110%) non possono beneficiare delle detrazioni fiscali.


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