Rimessa alla Corte costituzionale la decisione sulla pubblica udienza
Dovrà pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 33 del DLgs. 546/92 che subordina la pubblica udienza alla richiesta delle parti
Con l’ordinanza 7 gennaio 2021 n. 11 la C.T. Prov. Catania ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, chiedendo che venga dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 33 del DLgs. 546/92 nella parte in cui subordina lo svolgimento della pubblica udienza alla richiesta di almeno una delle parti, prevedendo quindi come regola la trattazione in camera di consiglio e permettendo, in tal modo, che il contraddittorio si svolga attraverso lo scambio di memorie ogniqualvolta nessuna delle parti chieda la pubblica udienza.
L’eccezione è stata sollevata dai giudici nell’ambito di una controversia trattata in camera di consiglio poiché nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione in pubblica udienza.
Secondo i giudici, l’art. 33 in esame è ...
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