Prelievi dei soci di snc rilevanti per l’ammissione alla procedura concorsuale
Formano l’attivo patrimoniale i prelievi che non trovano giustificazione in utili conseguiti
Secondo la Cassazione n. 979/2021, ai fini dell’ammissione a una procedura concorsuale di una snc, concorrono a formare l’attivo patrimoniale, di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del RD 267/42, i prelievi di somme dalle casse sociali da parte dei soci, che non trovano giustificazione in utili effettivamente conseguiti, posto che sono soggetti ad azione di ripetizione di indebito della società.
La vertenza impatta sul rilievo da conferire – con riferimento alla nozione di “attivo patrimoniale” di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) citato, rilevante ai fini dell’ammissione alla procedura (nella specie, si trattava di un concordato) – alla voce di bilancio “deficit patrimoniale”. In particolare, si tratta di comprendere se questa sia da stimare
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