Resta l’occultamento con consegna successiva delle scritture contabili
Il momento consumativo del reato coincide, comunque, con il verificarsi dell’impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d’affari
Permane la responsabilità penale per l’occultamento delle scritture contabili anche se la documentazione viene consegnata in un secondo momento all’Agenzia delle Entrate.
Tale è la conclusione che si può trarre dalla sentenza n. 10106 della Corte di Cassazione, depositata ieri.
L’amministratore unico di una società era, infatti, stato condannato per il reato di distruzione o occultamento di documenti contabili previsto dall’art. 10 del DLgs. 74/2000, in quanto, al momento del controllo della Guardia di Finanza, non erano state esibite le scritture contabili obbligatorie per l’anno di imposta 2011 e l’imputato non aveva fornito nessun elemento di giustificazione per tale mancata consegna.
Tuttavia, la documentazione richiesta veniva consegnata in un momento ...
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