Resta l’occultamento con consegna successiva delle scritture contabili
Il momento consumativo del reato coincide, comunque, con il verificarsi dell’impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d’affari
Permane la responsabilità penale per l’occultamento delle scritture contabili anche se la documentazione viene consegnata in un secondo momento all’Agenzia delle Entrate.
Tale è la conclusione che si può trarre
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