Legato di diritto tedesco con effetti solo obbligatori imponibile in Italia
L’immobile in Italia oggetto di legato da parte del testatore non residente va incluso nella dichiarazione degli eredi fino all’adempimento del legato
Nella risposta a interpello n. 224, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento impositivo, ai fini dell’imposta di successione, del legato, avente a oggetto un immobile sito in Italia, disposto dal testatore deceduto in Germania e avente lì l’ultima residenza.
In primo luogo, l’Agenzia afferma che, dal punto di vista civilistico, la successione in questione è regolata dal diritto tedesco, come previsto dal Reg. n. 650/2012/Ue, che individua la legge applicabile alla successione in quella della residenza abituale del defunto al momento della morte.
Nel diritto tedesco, in particolare, come ricordato dall’Amministrazione finanziaria, il legato ha sempre effetto obbligatorio, sicché in capo al legatario sorge, al momento dell’apertura
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41