Neutralizzato il periodo emergenziale per le prestazioni integrative nel trasporto aereo
L’INPS, con il messaggio n. 1336 pubblicato ieri, 30 marzo 2021, ha fornito alcune precisazioni in relazione alle prestazioni integrative previste dal DM 7 aprile 2016 n. 95269, con cui è stato istituito il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Dopo aver riportato il disposto di cui all’art. 5 commi 2 e 3 del citato DM e ricordato quanto già precisato con le precedenti circolari nn. 132/2016 e 97/2017, l’Istituto ha evidenziato la necessità di rivedere le modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico, considerati gli effetti economici negativi registrati a livello nazionale e in particolare nel suindicato settore a causa della pandemia, viene comunicato che per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà, il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in parte, nel periodo compreso tra gennaio 2020 e la cessazione dell’emergenza da COVID-19, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai 12 mesi precedenti gennaio 2020.
I datori di lavoro dovranno pertanto comunicare all’Istituto i nuovi dati retributivi in relazione a tutte le prestazioni autorizzate sulla base delle retribuzioni riferite al periodo da neutralizzare, ricompreso tra gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica e al ripristino della normale attività.
L’INPS informa che, in attesa di tali comunicazioni, sarà garantita la continuità dei pagamenti in corso sulla base dei dati già trasmessi, salvo successivo conguaglio sulla base dei nuovi dati retributivi.
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