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NOTIZIE IN BREVE

Data di esecutività del provvedimento nella notifica di archiviazione del procedimento disciplinare

/ REDAZIONE

Giovedì, 1 aprile 2021

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La lettera con cui, all’esito di un procedimento disciplinare, venga notificata l’archiviazione del procedimento per decorso dei termini deve riportare la formula secondo la quale il provvedimento diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dalla notifica all’incolpato.
Così afferma il CNDCEC nel Pronto Ordini del 15 marzo 2021 n. 38, ricordando che l’art. 26 comma 3 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare dispone che:
- spirato il termine per l’impugnazione, decorrente dalla data della notifica all’incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi;
- il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto la data di esecutività del provvedimento.

Il CNDCEC evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 19 comma 3 del suddetto Regolamento, la decisione del Consiglio o del Collegio può consistere:
- nell’archiviazione del procedimento;
- nella sospensione del procedimento;
- nell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
Di conseguenza, per provvedimento disciplinare deve intendersi non solo il provvedimento che comporti l’irrogazione di una sanzione ma, più in generale, il provvedimento che viene assunto all’esito del procedimento disciplinare – provvedimento che può anche consistere in una delibera di archiviazione del medesimo procedimento.

Tanto premesso, il CNDCEC conclude che la notifica della delibera di archiviazione deve recare in ogni caso la dicitura prescritta dal già citato art. 26 comma 3 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare, tenuto conto altresì che, fino a quando il provvedimento non diventi esecutivo, decorsi 30 giorni dalla notifica, il pubblico ministero, quale unico soggetto legittimato a impugnare la delibera di archiviazione del procedimento, potrebbe proporre ricorso ai sensi di quanto dispone l’art. 55 comma 1 del DLgs. 139/2005.

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