Confisca annullata con il pagamento del debito tributario
Il divieto della reformatio in peius è ostacolo alla confisca «d’ufficio»
La confisca per equivalente ha, per giurisprudenza costante, natura sanzionatoria e ciò comporta alcuni limiti alla sua applicabilità.
Innanzitutto, laddove la confisca non sia stata disposta in primo grado e non vi sia una specifica impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte di Appello non potrebbe aggravare con la confisca il trattamento sanzionatorio (cfr. art. 597 c.p.p.), bensì si dovrebbe attendere il giudizio di esecuzione della sentenza in contraddittorio tra le parti (art. 676 c.p.p.).
In proposito, la giurisprudenza ha affermato che il giudice d’appello, anche quando la misura di sicurezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal primo giudice, non può disporla, modificando in danno dell’imputato la sentenza da quest’ultimo impugnata, ...
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