IVA per le prestazioni periodiche alla scadenza del termine di pagamento
Secondo la Cassazione resta, però, la possibilità di emettere fattura al pagamento del corrispettivo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9062 del 1° aprile 2021, ha affermato il principio secondo cui, per le prestazioni a carattere periodico o continuativo, l’esigibilità dell’IVA sorge alla scadenza dei periodo cui si riferiscono i pagamenti.
Secondo la Corte, con l’effettuazione dell’operazione (alla maturazione del corrispettivo) sorge anche l’esigibilità dell’imposta e l’obbligo di fatturazione. Tuttavia, laddove non intervenga il pagamento del committente, la fatturazione può essere differita sino al momento in cui il corrispettivo è versato, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di provare l’intento del prestatore di volersi sottrarre all’obbligo di emissione della fattura e assolvimento dell’IVA.
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