Possibile la falcidia del credito derivante dalla cessione del quinto
La modifica legislativa conferma l’orientamento della giurisprudenza di merito
L’art. 8 comma 1-bis della L. 3/2012, come da ultimo modificato dall’art. 4-ter del DL 137/2020, conv. L. 176/2020, attribuisce al consumatore la possibilità di proporre, sia nel piano sia nell’accordo, la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti, tra l’altro, da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.
La norma, in particolare, recependo gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza di merito, sancisce la risoluzione, per effetto dell’omologa del piano o dell’accordo, dei contratti di cessione di crediti futuri – stipendio, pensione, TFR – con la conseguenza, da un lato, che le somme così liberate entrano a far parte della massa attiva della procedura e, dall’altro, che il debito, già
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