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NOTIZIE IN BREVE

Per la comunicazione dell’opzione del bonus edilizio unico proprietario equiparato al condominio

/ REDAZIONE

Venerdì, 16 aprile 2021

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Tramite un’apposita FAQ pubblicata ieri, 15 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta modalità di compilazione per la comunicazione relativa alle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (c.d. sconto in fattura o cessione del credito) in caso di interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio posseduto da un unico proprietario (composto da non più di 4 unità immobiliari distintamente accatastate).

Ad avviso dell’Agenzia, nell’ipotesi in cui l’unico proprietario intenda esercitare tali opzioni, lo stesso potrà compilare la comunicazione con le stesse modalità previste per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, comportandosi alla stregua di un condominio minimo (viene, dunque, confermato quanto evidenziato su Eutekne.info, si veda “Specifiche tecniche da modificare per comunicare l’opzione per spese su parti comuni” del 15 aprile 2021).

Nello specifico, in base alle linee guida fornite dall’Amministrazione finanziaria, l’unico proprietario sarà tenuto ad indicare nel frontespizio:
- il valore “2” (condominio minimo senza amministratore di condominio) in corrispondenza del campo “condominio minimo”;
- il proprio codice fiscale in corrispondenza del campo “codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”.

Quanto, invece, ai singoli quadri, l’unico proprietario sarà tenuto a compilarli come segue:
- nel quadro A, in corrispondenza del campo “n. unità presenti nel condominio”, dovrà riportare il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- nel quadro B dovrà indicare i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio;
- nel quadro C dovrà valorizzare la “Sezione II - SOGGETTI BENEFICIARI”, ripetendo nelle varie righe il proprio codice fiscale per ciascuna delle unità immobiliari indicate nel quadro B.

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