Per il 2021 riduzione dei premi INAIL al 16,36%
È stata definita nella misura del 16,36% la percentuale di riduzione dell’importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il 2021, prevista dall’art. 1 comma 128 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e applicabile a specifiche categorie di soggetti.
Nella sezione “Pubblicità legale” del sito www.lavoro.gov.it, è stato difatti pubblicato il DM 23 marzo 2021 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, attraverso il quale viene approvata la delibera n. 179 dello scorso 29 settembre 2020 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL.
Nello specifico, la suddetta percentuale di riduzione è applicabile ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del DPR 1124/65 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/58, nonché ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del DPR 1124/65, riscossi in forma unificata dall’INPS.
La riduzione non sarà applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2021, l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.
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