Tardiva comunicazione dell’uscita dall’IVA di gruppo senza remissione in bonis
Per l’Agenzia rappresenta un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità
Con risposta a interpello n. 288 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la richiesta da parte di una società controllante di potersi avvalere dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” ex art. 2 del DL 16/2012 al fine di escludere, in via retroattiva, due società controllate dal perimetro di operatività della liquidazione IVA di gruppo.
Tale possibilità non viene condivisa dall’Amministrazione finanziaria.
L’istituto della remissione in bonis, introdotto dall’art. 2 del DL 16/2012 convertito, consente al contribuente che non ha tempestivamente eseguito la preventiva comunicazione o gli adempimenti di natura formale obbligatori per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, di “sanare” tale dimenticanza ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41