Sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 31 luglio
Il differimento del termine riguarda la possibilità per i datori di lavoro che non hanno un medico competente di rivolgersi all’INAIL
L’art. 11 del DL 52/2021 ha prorogato i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale slittamento, fissato al 31 luglio 2021 ha, tra l’altro, prorogato gli effetti della normativa in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020).
Tale norma, come modificata dalla legge di conversione, ha disposto che “per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei