Contributi dovuti anche con prestazione lavorativa impedita da forza maggiore
Una causa di forza maggiore può invece legittimamente esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere le retribuzioni
Gli eventi degli ultimi mesi hanno più volte indotto chi si occupa di lavoro a parlare di ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa e delle sue conseguenze.
Secondo le norme generali del codice civile, nei contratti a prestazioni corrispettive – come è il contratto di lavoro – la parte del contratto liberata dai suoi obblighi per la sopravvenuta impossibilità della sua prestazione non può chiedere all’altra parte la controprestazione che gli sarebbe dovuta (art. 1463 c.c.), mentre, laddove la prestazione oggetto del contratto diventi solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della sua controprestazione e può anche recedere dal contratto, qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento solo parziale
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