Sospensione degli interessi su crediti ipotecari solo per i chirografari
Trattamento preferenziale per i crediti privilegiati con alcune peculiarità
L’art. 55 del RD 267/42 contiene una regola generale del sistema concorsuale, disponendo che l’apertura della procedura sospende gli interessi convenzionali o legali. Consegue che i debiti pecuniari e non pecuniari si considerano scaduti alla data dell’inizio del concorso, evitando disparità di trattamento tra creditori più forti (cioè dotati di un potere contrattuale che ha consentito la fissazione di elevati tassi di interesse convenzionali) e creditori meno forti.
Tale principio trova applicazione per i soli creditori chirografari e non per i creditori privilegiati, che godono di un trattamento preferenziale anche sotto il profilo del regime degli interessi. Infatti, l’art. 54 del RD 267/42 contiene una deroga alla regola generale, disponendo che “i creditori
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