Restituzione semplificata con consenso del curatore e del comitato dei creditori
Se il diritto non è facilmente riconoscibile, opera la procedura di cui all’art. 103 del RD 267/42
L’art. 87-bis comma 1 del RD 267/42 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 52 e 103 del RD 267/42, “i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato”.
Secondo la Cassazione n. 10833/2021, l’art. 87-bis cit. – come evidenziato nella Relazione illustrativa del DLgs. 5/2006 – tende ad “assecondare esigenze di certezza dei traffici commerciali e di semplificazione” con riguardo a diritti personali o reali dedotti dai terzi “chiaramente riconoscibili” e, nel prevedere una deroga alla regola generale dell’obbligatorietà ...
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