Anche il socio amministratore può «dipendere» dalla società di capitali
È però necessario un potere di direzione, controllo e disciplinare da parte di altri amministratori
Recentemente, la Cassazione, con l’ordinanza n. 11161/2021, è tornata sul tema della compatibilità tra la posizione di socio/amministratore e quella di lavoratore subordinato di una società di capitali.
Si è, in primo luogo, ribadito come la qualità di amministratore di una società di capitali sia compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, ove sia accertato, in concreto, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento a effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare (cfr. Cass. n. 9368/1996).
Pertanto, potendo in astratto coesistere nella stessa persona la posizione di socio di una società e quella di lavoratore subordinato della medesima, pure un socio, componente del CdA di una società, ...
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