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Reato di falso ideologico anche se il registro regolamentare è informatico

Al pari di quello cartaceo, costituisce atto pubblico su cui può consumarsi il reato

/ Stefano COMELLINI

Martedì, 4 maggio 2021

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Agli effetti penali, rientra nella nozione di repertorio, ai sensi della legge notarile, anche il relativo registro regolarmente formato e conservato in modalità informatica, che, al pari di quello cartaceo, costituisce atto pubblico su cui può consumarsi il reato di falso ideologico.

Il principio si rinviene nella sentenza n. 16786 depositata ieri, con la quale la Cassazione ha in larga parte respinto il ricorso di un notaio, condannato nei gradi di merito per i delitti di falso ideologico (artt. 476-479 c.p.) e peculato (art. 314 c.p.), per essersi appropriato di somme consegnategli dai clienti per l’adempimento degli obblighi tributari collegati agli atti da lui compiuti; nonché per avere falsificato il repertorio, annotandovi falsamente le corrispondenti somme come pagate.

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