Eterogeneità della prova per la verifica dei requisiti di non fallibilità
Escluso il fallimento per l’omesso deposito dei bilanci
Il mancato superamento dei limiti dimensionali, di cui all’art. 1 comma 2 del RD 267/42, esonera l’imprenditore commerciale dalla disciplina del fallimento e del concordato preventivo.
L’onere probatorio, a tal fine, grava sul debitore e può essere assolto avvalendosi di qualunque strumento che risulti idoneo a rappresentare fedelmente la situazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. n. 12681/2020 e Cass. n. 6991/2019).
In tal senso si è espressa, da ultimo, la Corte di Cassazione n. 9045/2021, secondo la quale, il bilancio di esercizio, sebbene rappresenti il mezzo privilegiato per la verifica dei requisiti di non fallibilità (Cass. nn. 30541/2018 e 30516/2018), non deve intendersi quale strumento esclusivo di indagine, potendo essere
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