Delibere condominiali in deroga a criteri di legge nulle solo se valgono per il futuro
Le Sezioni Unite si sono pronunciate sul tema dell’invalidità delle delibere aventi a oggetto la ripartizione delle spese condominiali
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, ponendo fine a un contrasto giurisprudenziale sorto sul tema del regime d’invalidità delle delibere condominiali relative alla ripartizione delle spese condominiali comuni, nel confermare il precedente orientamento del 2005 (cfr. Cass. n. 4806/2005), hanno statuito che sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previsti ai sensi dell’art. 1135 nn. 2 e 3 c.c. e che è sottratta al metodo maggioritario.
Devono, invece, ritenersi meramente annullabili le deliberazioni aventi
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