Fallimento e riassunzione del processo dalla conoscenza dell’interruzione
La dichiarazione giudiziale di interruzione deve essere portata a conoscenza di ciascuna parte
L’apertura del fallimento determina l’automatica interruzione del processo, ex art. 43 comma 3 del RD 267/42. La norma, tuttavia, non indica l’evento dal quale decorre il termine per la riassunzione tempestiva, ex art. 305 c.p.c., a opera della parte alla quale il fatto interruttivo non si riferisce, per non incorrere nell’estinzione del giudizio.
In ciò, la disciplina del DLgs. 14/2019, in vigore dal 1° settembre 2021, si differenzia dall’attuale legge fallimentare, precisando, all’art. 143 comma 3, che “L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice”.
I differenti orientamenti sull’individuazione ...
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