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NOTIZIE IN BREVE

In arrivo le comunicazioni per omesso versamento del contributo revisori 2021

/ REDAZIONE

Martedì, 25 maggio 2021

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Sul portale istituzionale della revisione legale (https://www.revisionelegale.mef.gov.it/) è stata pubblicata una nota informativa con cui si ricorda che il 31 gennaio scorso è scaduto il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dei revisori legali per l’anno 2021 (si veda “Ultimi giorni per versare il contributo 2021 del Registro revisori” del 25 gennaio 2021).
L’importo del contributo è stato determinato dal decreto MEF del 9 dicembre 2020 in 35 euro.

Si sottolinea come sia in corso di trasmissione la comunicazione relativa all’omesso versamento del contributo annuale 2021:
- al domicilio digitale comunicato da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali, ovvero
- a mezzo raccomandata A/R per coloro che non hanno provveduto a comunicare il predetto domicilio digitale o che hanno una PEC non attiva.

Ciascun iscritto è invitato, accedendo alla propria area riservata del sito della revisione, a verificare la regolarità della propria posizione contributiva riferita all’anno 2021 e a provvedere all’eventuale omesso versamento entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Nell’area riservata è possibile, oltre a consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento e aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso il domicilio digitale.

Il versamento del contributo omesso potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (area riservata) o presso gli intermediari autorizzati. Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali”.

Viene, inoltre evidenziato, come, una volta decorso l’ulteriore termine di 10 giorni dalla suddetta comunicazione senza che il revisore abbia provveduto al pagamento, verrà disposta, ai sensi dell’art. 24-ter del DLgs. n. 39/2010, dapprima la sospensione dal registro e successivamente – decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione, senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare il contributo omesso – la cancellazione dal Registro.

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