OICR esclusi dalle detrazioni «edilizie»
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) mobiliari ed immobiliari non possono beneficiare delle detrazioni “edilizie” (ecobonus, bonus facciate nello specifico) in quanto non sono soggetti alle imposte sui redditi.
Lo chiarisce la risposta ad interpello n. 372 di ieri, 25 maggio 2021.
In generale, secondo l’Agenzia delle Entrate la detrazione fiscale spettante per gli interventi edilizi “non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili” (circ. 8 agosto 2020 n. 24, § 1.2).
Il documento di prassi afferma che gli OICR “pur rientrando nel novero di coloro che sono soggetti all’IRES ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, non sono tuttavia soggetti alle imposte sui redditi ed all’imposta regionale sulle attività produttive in base al combinato disposto degli articoli 6, comma 1, del decreto legge del 25 settembre 2001, n. 351, e 73, comma 5-quinquies, del TUIR”.
Non rileva, peraltro, la circostanza che la società sia soggetto IRAP e soggetto passivo IVA.
Di conseguenza, afferma l’Agenzia, detti soggetti non possono beneficiare delle detrazioni “edilizie” e non possono optare per la cessione/sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
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