Consumatore condizionato dalla finalità del debito
L’ipoteca concessa dai genitori per debiti aziendali del figlio non preclude l’accesso al piano del consumatore
Ai fini dell’accesso alla procedura del piano del consumatore è necessario che il debitore rivesta la qualifica di consumatore, inteso, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) della L. 3/2012, modificato dal DL 137/2020 conv. L. 176/2020, come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una snc, sas o sapa per i debiti estranei a quelli sociali.
Secondo il Tribunale di Livorno 22 aprile 2021, l’ipoteca prestata dai genitori – terzi datori di ipoteca – in favore di una banca e a garanzia del finanziamento contratto dal figlio in relazione all’attività imprenditoriale di quest’ultimo non esclude la natura di “consumatori” e, quindi, l’accesso, ...
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