Sostituzione dei sindaci solo dopo il termine scaduto per gli amministratori
Il dies a quo per la rilevanza dell’omissione dei sindaci decorre dal momento in cui si è manifestata l’inadempienza degli amministratori
Le pubblicazioni previste dalla legge e la convocazione dell’assemblea devono essere eseguite dai sindaci entro 30 giorni rispetto al termine previsto per gli amministratori. È quanto si prevede nella norma di comportamento del CNDCEC 9.1, che tiene conto di una posizione storica della Cassazione.
Il tema, di estremo interesse, è quello relativo a quali debbano essere i tempi di attivazione del collegio sindacale nei casi di omissioni degli amministratori in merito:
- alla convocazione dell’assemblea dei soci (ad esempio, per fatti censurabili o perdite);
- alla presentazione al tribunale delle istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione della società;
- all’esecuzione delle pubblicazioni previste dalla legge (si tratta delle pubblicazioni a cui gli amministratori sono