Alla Consulta l’iscrizione degli avvocati alla Gestione separata
Il Tribunale di Catania rimette alla Corte Costituzionale la disamina dell’intera normativa
Il Tribunale di Catania, con l’ordinanza del 2 febbraio 2021, ha sollevato due questioni di costituzionalità relative alla delicata e discussa questione dell’applicabilità agli avvocati non iscritti alla Cassa forense delle norme sulla Gestione separata INPS di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/95 così come interpretato dall’art. 18 comma 12 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011).
Si ricorda innanzitutto come il citato comma 26 dell’art. 2 abbia disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata presso l’INPS, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41