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Domenica, 20 aprile 2025

FISCO

Agevolazioni per gli enti del Terzo settore fruibili anche da fondazioni estere

Fino alla piena operatività del RUNTS, la fondazione estera deve avere la qualifica di ONLUS, ODV o APS

/ REDAZIONE

Giovedì, 17 giugno 2021

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La risposta a interpello n. 406, pubblicata ieri, ha chiarito che, fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l’applicabilità dell’art. 83 commi 1 e 2 del DLgs. 117/2017 alle erogazioni liberali effettuate da contribuenti residenti in Italia in favore di una fondazione estera è condizionata al possesso, in capo a quest’ultima, della qualifica di ONLUS, di ODV o di APS.

Ai sensi dell’art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017, il nuovo regime fiscale per gli ETS si applicherà agli enti iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS. In deroga a tale norma, alcune disposizioni

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