Agevolazioni per gli enti del Terzo settore fruibili anche da fondazioni estere
Fino alla piena operatività del RUNTS, la fondazione estera deve avere la qualifica di ONLUS, ODV o APS
La risposta a interpello n. 406, pubblicata ieri, ha chiarito che, fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l’applicabilità dell’art. 83 commi 1 e 2 del DLgs. 117/2017 alle erogazioni liberali effettuate da contribuenti residenti in Italia in favore di una fondazione estera è condizionata al possesso, in capo a quest’ultima, della qualifica di ONLUS, di ODV o di APS.
Ai sensi dell’art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017, il nuovo regime fiscale per gli ETS si applicherà agli enti iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS. In deroga a tale norma, alcune disposizioni
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41