Pensioni LPP svizzere anche con imposta sostitutiva del 5%
Tale regime si applica quando l’intermediario residente che interviene nella riscossione non ha potuto operare la ritenuta
Con la risposta a interpello n. 418, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sulla tassazione delle rendite LPP analizzando il caso delle somme accreditate sul conto corrente italiano senza l’applicazione della ritenuta del 5% ex art. 76, comma 1-bis della L. 413/91.
Le pensioni LPP, definite anche “secondo pilastro” delle previdenza elvetica, possiedono la funzione di integrare le prestazioni delle istituzioni previdenziali AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità).
In primo luogo, si ricorda che laddove il beneficiario sia residente in Italia, tale erogazione deve essere tassata in via esclusiva in Italia, in applicazione dell’art. 18 della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare
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