Con la riscossione sospesa, per debiti fino al 2010 entro 5.000 euro si ottiene il DURC
La sospensione disposta dal DL 41/2021 ha effetti anche sul documento unico di regolarità contributiva
L’art. 4, commi 4-6 del DL 41/2021 (conv. L. 69/2021) ha disposto, al comma 4, l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nella cosiddetta “rottamazione-ter” (art. 3 del DL 119/2018 e art. 16-bis del DL 34/2019).
La norma prevede che l’annullamento operi a favore delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta
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